Il contenuto dell’obbligo di specifica approvazione delle clausole vessatorie.

Il contenuto dell’obbligo di specifica approvazione delle clausole vessatorie.
25 Novembre 2015: Il contenuto dell’obbligo di specifica approvazione delle clausole vessatorie. 25 Novembre 2015

Secondo il disposto dell’art. 1341 c.c., le clausole contrattuali predisposte da uno dei contraenti che comportano oneri particolarmente gravosi per la parte “debole” del contratto devono essere approvate separatamente per iscritto. La sentenza n. 22984/2015 della Cassazione civile si concentra sul contenuto specifico di tale di obbligo ovverosia sulle modalità con le quali tale obbligo di specifica approvazione possa considerarsi assolto. Mentre è superflua la trascrizione integrale del testo della clausola vessatoria in calce al contratto, laddove viene apposta la sottoscrizione, ivi è sufficiente il richiamo alla clausola stessa, mediante il suo numero o titolo, poiché la finalità della norma è quella di portare a conoscenza della natura vessatoria della clausola, e cioè della particolare onerosità del suo contenuto per la parte “debole”, in modo che questa possa decidere a ragion veduta se obbligarsi o meno. Il richiamo in calce al contratto però, aggiunge la Corte, deve essere tale da consentire l’individuazione delle clausole realmente vessatorie ex art. 1341 c.c. (e solo di quelle): non può, dunque, essere considerato idoneo un richiamo “in blocco” ad un’intera sezione del contratto (ad es. indistintamente a tutte le clausole comprese nelle c.d. “condizioni generali”), pur contenente clausole vessatorie, o addirittura a tutte le clausole del contratto. Una simile modalità, infatti, vanificherebbe l’anzidetta finalità della norma. Questa esige che le clausole vessatorie siano chiaramente ed autonomamente individuate dal predisponente e specificamente ed autonomamente sottoscritte dall’aderente. Scopo dell’art. 1341 c.c. è, difatti, quello di predisporre uno strumento che assicuri uno specifico rilievo, la giusta visibilità potremmo dire, alle clausole vessatorie, onde poterne desumere la loro conoscenza, comprensione e accettazione da parte del soggetto tutelato, ovvero l’aderente. Funzione che ben può essere assolta per mezzo del loro richiamo in calce al contratto (anche riferito al numero o alla rubrica), a patto che questo sia idoneo ad individuare esclusivamente le clausole vessatorie agli occhi della parte “debole” che deve approvarle.

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